Data pubblicazione: 1-giu-2018 7.02.37
Obbligo di fatturazione elettronica
Riguarderà dal 1.7.2018
gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali
le cessioni di benzina/gasolio quali carburanti per motori
prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti coinvolte in contratti di appalto con la Pubblica amministrazione
Riguarderà dal 1.9.2018
tutte le cessioni a turisti extraUE rientranti nel tax free shopping
Riguarderà dal 1.1.2019
Tutti i titolari di P.IVA (sia nelle operazioni B2B che nelle operazioni B2C (verso consumatori finali)), ad eccezione dei contribuenti minimi e forfettari e ad esclusione delle operazioni con soggetti extra Italia se non identificati in Italia.
Dovrà essere inviata una comunicazione mensile all'agenzia delle Entrate riepilogativa delle operazioni da e verso soggetti extra Italia, contenente:
dati delle parti (cedente/prestatore e acquirente/committente)
data del documento
data di registrazione della fattura di acquisto
numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e imposta/tipologia dell'operazione
Tale comunicazione potrà essere omessa per le fatture emesse se le stesse vengono comunicate al sistema di interscambio (Codice destinatario: XXXXXXX)
Consigli:
Provvedere tempestivamente a richiedere i codici fisconline sia per sé stessi persone fisiche sia per la società della quale si è legali rappresentanti.
Per tale ultimo passaggio in particolare è necessario recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, per i legali rappresentanti di società, risulta conveniente chiedere entrambi i codici direttamente all'ufficio visto che si è costretti ad andarci almeno una volta.
Emissione della fattura elettronica e sua trasmissione
La fattura va emessa e trasmessa al SdI secondo le ordinarie tempistiche:
servizi: momento del pagamento
beni: spedizione/consegna del bene
Il SdI fornirà un primo riscontro e, entro 5 giorni, effettuerà ulteriori controlli che potrebbero portare
allo scarto del file: la fattura si considererà non emessa. L'emittente ha tempo 5 giorni per provvedere alla nuova emissione senza sanzioni
alla sua consegna al destinatario: al mittente sarà notificata una ricevuta di consegna
all'impossibilità di consegna: la fattura sarà disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate del destinatario e il mittente sarà informato
Fase 1: Trasmissione della fattura elettronica al sistema SdI
Occorre identificarsi presso il SdI (Sistema di Interscambio) e indicare il canale o i canali di trasmissione che si intendono scegliere tra i seguenti:
PEC:
non presuppone l'accreditamento preventivo presso il SdI
i file xml contenenti le fatture saranno trasmessi ad un indirizzo PEC del SdI (sdi01@pec.fatturapa.it) come allegati del messaggio PEC. Al primo invio sarà indicato il nuovo indirizzo PEC al quale trasmettere tutti i successivi messaggi
in risposta si ricevono il messaggio di accettazione e avvenuta consegna al SdI
Invio via web dal sito fatturapa.gov.it
occorre possedere le credenziali Entratel, Fisconline o una carta nazionale dei servizi abilitata ai servizi dell'Agenzia delle Entrate
si utilizza lo strumento web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
Invio via web
Servizio SdlCoop
Il file è inviato tramite un messaggio SOAP
Servizio SdIFTP
adatto a intermediari che gestiscono molteplici posizioni
Servizio SPCoop
Fase2: Trasmissione della fattura elettronica al destinatario
A seguito della fase 1 il SdI recapita il file xml al destinatario che lo riceverà se si sarà identificato nel SdI definendo il canale di ricezione delle fatture. I possibili canali sono:
Area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate: è il canale predefinito Al mittente viene notificata la ricevuta di impossibilità di recapito con la data di messa a disposizione del file nell'area del sito. Quando il destinatario la visualizza arriva un secondo messaggio di avvenuta consegna
PEC: si ricevono un messaggio di accettazione e uno di consegna
Servizio SdICoop
Servizio SdIFtp
Registrare la modalità scelta per la ricezione delle fatture elettroniche
Occorre accedere al sito "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e, con la funzione "Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura" si potrà indicare la propria preferenza.
Se non si indica alcuna preferenza, se si è accreditati con un codice destinatario valido o se il mittente indica in fattura una PEC corretta, il SdI utilizza quel canale. Altrimenti il documento sarà messo a disposizione sull'area riservata del destinatario del sito dell'Agenzia delle Entrate. Ciò potrà succedere per le fatture emesse a:
contribuenti minimi e forfettari
agricoltori esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72
consumatori finali
Il cedente/prestatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ciò al destinatario.
Per le fatture emesse ai consumatori finali il cedente/prestatore è tenuto a consegnare una copia informatica/cartacea della fattura elettronica . È facoltà del consumatore rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura (art. 1 comma 909 Finanziaria 2018.
La fattura resta disponibile sul sito dell'Agenzia fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.
Strumenti per l'emissione della fattura elettronica:
Messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate
procedura web
app per dispositivi mobili
software da installare su PC
Software disponibili sul mercato
La fattura potrà essere emessa e ricevuta
direttamente
tramite un intermediario
Contenuto:
Dovrà contenere
i dati obbligatori ex art. 21 e 21 bis DPR 633/72
informazioni per l'invio tramite SdI, cioè, alternativamente
codice destinatario: 7 caratteri alfanumerici
indirizzo PEC del destinatario
Nome del file (es: IT123456789AB_00001.xml), formato da
Codice paese: es: IT
identificativo univoco del soggetto trasmittente: 11/16 caratteri
progressivo univoco del file: 5 caratteri alfanumerici
Possibili codici di errore:
00001 = nome del file non valido
00002 = nome file doppio
Fattura elettronica differita
È ammessa entro il 15 del mese successivo
per le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da DDT o documento idoneo effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto; la fattura dovrà indicare il dettaglio delle operazioni;
per le cessioni di carburante effettuate nello stesso mese verso lo stesso soggetto se accompagnate dai "buoni consegna" emessi dalle attrezzature automatiche o un documento che indichi, ex DPR 472/96, data, dati cedente e cessionario, natura-quantità-qualità dei beni ceduti, eventuale incaricato al trasporto.
Conservazione delle fatture elettroniche (art. 1 comma 3 D.Lgs. 127/2015)
Potranno essere conservate in formato PDF, considerato idoneo dal DPCM 3.12.2013.
Ai fini fiscali, la fattura è quella per la quale il SdI fornisce la ricevuta attestante la consegna al destinatario nell'area personale dello stesso sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Le fatture sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate che può essere incaricata anche della conservazione elettronica (ex. DM 17.6.14), previa sottoscrizione dell'apposita convenzione. Tale servizio è gratuito.