Si riassumono di seguito i termini di pagamento dei compensi amministratori e le regole di deducibilità in capo alla società e di imponibilità in capo al dipendente.
Redditi di lavoro dipendente:
Per il dipendente sono redditi dell’anno n i compensi corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno n+1. (l'art. 51 co. 1 del TUIR, C.M. 326/E/97)
La società deduce il costo per competenza, indipendentemente dalla data di pagamento.
Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. amministratori di società):
Per il prestatore sono redditi dell’anno n i compensi corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno n+1. (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2001 n. 67 e risposta interpello 483/2019).
Per la società i compensi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti (e non per competenza, art. 95 co. 5 del TUIR). Si applica il c.d. principio di cassa allargato, e quindi si considerano pagati nell’anno n i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12.01.2024.
Redditi all’amministratore professionista:
(se il ruolo rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione (es. commercialista) ovvero, è connesso all'attività tipica della professione abituale)
Non si applica il principio di cassa allargato (che ammette il pagamento entro il 12 gennaio dell’anno n+1) e quindi, affinché siano deducibili per la società e imponibili in capo all'amministratore, devono essere corrisposti entro il 31/12/anno n.
Poiché la scadenza del 12 gennaio non è un termine di prescrizione, non si applica l'art. 2963 c.c. che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo (circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2, § 8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.