Data pubblicazione: 31-mag-2018 5.48.28
Novità decorrenti dal 1.7.2018
È soppressa la scheda carburanti
È introdotto l'obbligo di fattura elettronica per documentare gli acquisti di carburante
Gli impianti di distribuzione esclusivamente self-service con servizio preparato sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburanti (per gli altri l'introduzione di tale obbligo sarà graduale con termine ultimo fissato al 1.1.2020.
In sostanza, l'acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti titolari di P.IVA, dall'1.7.2018, dovrà essere documentato con FATTURA ELETTRONICA.
Non sono soggetti a tale obbligo (fino al 1 gennaio 2019) gli acquisti di carburanti destinati a gruppi elettronici, impianti di riscaldamento, macchinari per giardinaggio, ecc.
Se con lo stesso documento sono documentate la cessione di carburante unitamente ad altre cessioni (prodotti/autolavaggio/manutenzioni), tutte queste dovranno essere contenute nella fattura elettronica.
Contenuto della fattura
Il contenuto della fattura elettronica è quello previsto per le normali fatture (art. 21 e 21 bis DPR 633/72).
Pertanto, sono facoltativi, i dati obbligatori della scheda carburanti (targa del veicolo, modello, ...), ma necessari ai fini della deducibilità del costo. La targa del veicolo potrà essere indicata nel campo "MezzoTrasporto" della fattura elettronica.
Ulteriori precisazioni dall'AdE (settembre 2018):
il campo codice destinatario deve essere sempre compilato, anche se è indicata la casella Pec, pena lo scarto dal sistema di interscambio;
in caso di fattura emessa per conto del fornitore, l’indirizzo di destinazione può essere quello del cliente emittente, del terzo o del fornitore (se il cedente/prestatore ha utilizzato il servizio di registrazione dell’agenzia delle Entrate, la fattura sarà comunque e sempre recapitata a lui direttamente).
In merito al campo codice destinatario, la precisazione che si deve indicare, ove disponibile e conosciuto, il codice Sdi a sette cifre. Negli altri casi va sempre indicato il codice convenzionale a sette zeri, sia se si dispone e popola il campo della casella Pec destinatario, sia per fatture emesse nei confronti di consumatori finali, di contribuenti in regimi di vantaggio, forfetario e produttori agricoli oppure in tutti i casi di mancata comunicazione di codice Sdi o Pec.
Fattura elettronica differita
È ammessa entro il 15 del mese successivo
per le cessioni di carburante effettuate nello stesso mese verso lo stesso soggetto se accompagnate dai "buoni consegna" emessi dalle attrezzature automatiche o un documento che indichi, ex DPR 472/96 art. 1 comma 3,
data,
dati cedente e cessionario,
natura-quantità-qualità dei beni ceduti,
eventuale incaricato al trasporto.
Mezzi di pagamento
Resta in vigore, ai fini della deducibilità del costo e detraibili dell'IVA, il pagamento degli acquisiti di carburante con
carte di credito/debito/prepagate
assegni circolari e non, bancari o postali, vaglia
Carte Carburanti
Circolare 8/E: le cessioni tramite carte carburanti non collegate a contratti di netting (permettono di rifornirsi da più impianti di diverse compagnie (c.d. pompe bianche) o di acquistare diversi beni/servizi) non sono soggette ad IVA e all'obbligo di emissione della fattura elettronica. Quando l'operazione coinvolgerà la cessione di carburante, l'impianto dovrà emettere fattura elettronica.
In sostanza,
se il buono/la carta ricaricata consente l'acquisto di diversi servizi/beni (es sia carburanti che prodotti), allora la fattura elettronica andrà emessa solo quando il buono/la ricarica viene utilizzata
se il buono/la carta ricaricata consente l'acquisto di carburante solo presso una specifica compagnia, allora la fattura elettronica andrà emessa all'emissione del buono/alla ricarica.
Riferimenti normativi
Legge di Bilancio 2018, art. 1 comma917