Si riassumono di seguito i nuovi obblighi introdotti per le LOCAZIONI BREVI e TURISTICHE con la conversione in legge (L.191/2023) del c.d. decreto “Anticipi”.
Diventa definitiva l’istituzione del Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari:
ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche,
a quelle destinate alle locazioni brevi,
alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e dovrà essere indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.
Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
Il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva attesterà :
i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura,
la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti,
la presenza di estintori portatili a norma di legge,
il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
L'assenza del CIN è punita con una sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione del Cin all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.
La mancata indicazione del Cin negli annunci è punita con la rimozione dell'annuncio e una sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro
(per le attività svolte in forma imprenditoriale), la mancata presentazione della Scia è punita con la sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro(per le attività svolte in forma imprenditoriale),
la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata.